In Calabria obbligo vaccinazione antinfluenzale per over 65 e personale sanitario

Con ordinanza regionale odierna in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, la presidente Jole Santelli dispone territorio regionale le seguenti ulteriori misure:
1. Obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie di persone:
a) Soggetti di età ≥ 65 anni: l’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini.
b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario;
2. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini e deve essere assolto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.
3. La mancata vaccinazione dei medici e personale sanitario e di assistenza, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l’adozione degli opportuni provvedimenti connessi allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi dell’art. 41, comma 6 del d. lgs. 81/2008, nell’ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all’art. 279 e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 271 e ss. del decreto citato.
4. L’ introduzione di una forte raccomandazione a sottoporre alla vaccinazione antinfluenzale tutte le
persone nella fascia d’età ≥ 60 < 65 anni, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale.
5. L’ introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra ≥ 6 mesi e ≤ 6
anni ad essere sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale, con potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera
Scelta.
6. Il rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di cui al precedente punto 1 lettera a) con potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione.
7. Dare mandato al Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, per la realizzazione di una adeguata attività di comunicazione e informazione, mirata ai soggetti di cui ai
punti 1-4-5-6 e coerente con le disposizioni della presente Ordinanza, per la campagna vaccinale 2020-2021, anche prevedendone l’inserimento nel Piano Regionale della Prevenzione e monitorando costantemente lo stato dell’arte.

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