Comune Lamezia, l’interpretazione del “salva Roma” che potrebbe fermare il dissesto

comune_lamezia_terme_vist2LAMEZIA TERME (CZ) – L’unica certezza, almeno finora, che la prossima settimana il consiglio comunale si riunirà due volte: per proseguire la discussione sulle aree in cui collocare i prefabbricati per i cittadini di etnia rom, pena perdita dei finanziamenti europei, e per discutere e decidere sulla possibilità di aderire al piano di risanamento decennale previsto per i comuni “sulla via del dissesto” dal decreto 6 marzo 2014, n. 16 cosiddetto “decreto salva Roma ter”.A fine seduta, ieri sera, il Sindaco ha infatti annunciato al Consiglio comunale che l’interpretazione data dagli avvocati che difendono la causa del comune lametino di fronte alla Corte dei Conti a Roma gioca a vantaggio del comune di Lamezia: siamo tra gli enti che potrebbero beneficiare della “seconda chance” offerta dal decreto approvato dal governo Renzi.

I passi dovrebbero essere questi: adesione al piano di risanamento e presentazione entro sessanta giorni del piano di riequilibrio pluriennale che l’amministrazione avrebbe potuto varare a maggio se ci fossero state comunicazioni più tempestive dagli uffici.

A fine serata, è il sindaco stesso a indicarci il comma del salva Roma che, secondo gli avvocati, potrebbe giovare anche alla terza città della piana. Si tratta del comma 3 dell’art.3 che recita: “All’articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l’ultimo periodo e’ sostituito con il seguente: “La predetta procedura non puo’ essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 149.”.

La norma degli enti locali modificata è quella dell’art.243 bis per il quale “I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l’adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.”

In sostanza la modifica determinante sta nella possibilità di presentare piano di riequilibrio anche dopo la sentenza della sezione regionale della Corte dei Conti, cioè fino a quando non sia decorso il termine assegnato dal prefetto per la deliberazione del dissesto. Una diffida prefettizia rispetto alla quale – secondo l’interpretazione di Iorio e Caravita di Toritto – il termine per l’ente lametino non è decorso visto che il 26 febbraio è stato accolto il ricorso dalle sezioni riunite della Corte dei Conti presentato dal comune contro la diffida del rappresentante governativo.

“Secondo tale interpretazione la situazione del nostro ente rispetto al dissesto ritorna a prima della pronuncia di gennaio della sezione regionale della corte dei conti”, ha commentato ancora il Sindaco che ha chiesto al presidente Francesco Muraca di accellerare i tempi per la discussione in consiglio comunale.

Salvatore D’Elia

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