Lavoro, quando il fornitore non viene pagato…

soldi manoGentile Avvocato,
sono il titolare di una società da poco entrata sul mercato che ha fornito del materiale a un’altra ditta ma, tuttavia, nonostante sia passato molto tempo, non è stato pagato. Trattandosi di un credito di circa tremila euro, come posso ottenere al più presto il pagamento della somma? Bisogna ricorrere al Tribunale? E che tempi ci vogliono?
Grazie.

Gentile signore,
innanzitutto, se non l’ha fatto, Le consiglio di ribadire per iscritto al debitore la sussistenza del Suo credito, mettendolo in mora e invitandolo a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro un termine di 15 giorni.

Esperito inutilmente tale tentativo, potrà ricorrere, a mezzo di un Legale, al Giudice competente per ottenere un decreto ingiuntivo a carico del debitore, a mezzo del quale sarà legittimato, in caso di successivo inadempimento, ad agire in via esecutiva nei confronti dell’obbligato.

Premesso che l’Avvocato al quale si rivolgerà saprà di certo fornirLe ogni opportuna indicazione in ordine all’azione da intraprendere, brevemente Le evidenzio che l’organo giudiziario da interpellare, visto l’ammontare del credito, è il Giudice di Pace e non il Tribunale; il Giudice, se non ritiene la domanda sprovvista di prova o inaccoglibile, provvede entro tempi brevi (30 giorni da Codice, talvolta un po’ di più per prassi), a emettere un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore, intimandogli di pagare la somma dovuta entro 40 giorni dalla notifica dello stesso; entro lo stesso termine il debitore può proporre opposizione avverso il decreto.

Il decreto ingiuntivo, una volta emesso, va, come detto, notificato all’inadempiente, e ciò entro 60 giorni dalla pronuncia; decorsi i 40 giorni in assenza di pagamento, il Giudice che lo ha emesso dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo, e si può così procedere al recupero del credito, appunto, in via esecutiva, ed in specie, a seguito della notifica dell’atto di precetto, a mezzo del pignoramento.

A corredo del ricorso occorre produrre documentazione scritta che giustifichi l’esistenza del credito, ed in primis le fatture e gli estratti autentici delle scritture contabili.

Le evidenzio altresì che, a norma dell’art. 642 c.p.c., è possibile ottenere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (in sostanza l’abbattimento dei 40 giorni per provvedere al pagamento) nel caso in cui vi sia “…grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere…”.

Le ricordo, infine, che, nel caso di specie, trattandosi di rapporto tra imprenditori, unitamente alla somma dovuta saranno conseguibili gli interessi di mora previsti dal d.lgs. 231/2002.

Spero di averLe chiarito le idee.

Cordiali saluti.

L’Avvocato Giuseppe Borrello, del foro di Lamezia Terme, risponderà alle domande che i lettori di Lameziaclick intenderanno formulare attraverso la rubrica “L’AVVOCATO RISPONDE”, nell’intento di dirimere incertezze e perplessità legate alle questioni di diritto con cui spesso e (mal)volentieri ci si trova a doversi confrontare.

L’AVVOCATO RISPONDE

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