Eredità: ”Mia zia senza marito nè figli: a chi vanno i beni?”

testamentoSalve, gradirei un chiarimento riguardo un eredità. Mia zia, senza figli nè marito (dceduto anni fa) è venuta a mancare pochi giorni fa, ha dei fratellastri ossia hanno un altro padre. I nipoti con il suo suo stesso cognome siamo io e mia sorella, figli del suo unico fratello deceduto.


Mia zia ha lasciato dei beni, se non aveva sottoscritto un testamento come vengono ripartiti gli stessi? Se invece la stessa avesse lasciato tutto a mia sorella dato che le è stata vicina (solo per interesse mandandola poi all’ospizio) e dato che non siamo in buoni rapporti non mi ha reso partecipe della vita di mia zia. La ringrazio.

Gentile lettore,
per fornirLe una risposta il più possibile chiara cercherò di andare con ordine.

Prendiamo innanzitutto in considerazione l’ipotesi che la sua defunta zia non abbia lasciato testamento.
In questo caso, come già chiarito in una precedente risposta, la legge prevede un meccanismo per il quale i beni ereditari vengono ripartiti in favore di determinati soggetti (individuati dall’art. 565 del Codice Civile: il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato), secondo le regole puntualmente dettate negli articoli 566-586 del medesimo Codice.

Per effetto di tali disposizioni di legge, in assenza di marito, di figli e, se ho intuito, di genitori o altri ascendenti (se così non fosse non varrebbe quanto segue), l’eredità di Sua zia andrà attribuita per intero ai fratelli, o a chi subentri a questi per rappresentazione.

Nella Sua domanda Lei fa riferimento all’esistenza, oltre che di Suo padre, di altri fratelli della signora deceduta, che però hanno in comune con la stessa la sola madre.

Tale circostanza non è di poco conto, atteso il fatto che l’art. 570 del Codice Civile, nell’attestare, al comma n. 1, che “…A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali…”, specifica, al comma 2, che “…I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani…”.
Pertanto, i fratelli unilaterali di Sua zia (ovvero quelli che, come detto, hanno in comune con la defunta e con Suo padre la sola madre), avranno diritto a parte dei beni ereditari, ovvero alla metà di quanto spetterebbe al fratello germano (Suo padre, intendendosi per “germano” quello che ha in comune entrambi i genitori).

Lei non mi ha specificato quanti sono i fratelli unilaterali della defunta; nel caso in cui, ad esempio, fossero due, in ragione di quanto sopra chiarito metà del patrimonio spetterà a loro, metà a Suo padre (ovvero a Lei e Sua sorella in rappresentazione).
Valutiamo ora la seconda situazione da Lei prospettata, ovvero quella che ipotizza l’esistenza di un testamento che vede unica beneficiaria Sua sorella.

Il soggetto che intenda fare testamento, è vincolato a riservare una parte di eredità (c.d. quota indisponibile) in favore di taluni soggetti (legittimari), potendo disporre liberamente solo della cosiddetta quota disponibile.
I legittimari sono: il coniuge, i figli e, in assenza di figli, gli ascendenti.

Come vede, in questo caso la legge non impone che una quota parte di eredità venga devoluta in favore dei fratelli del defunto: in assenza di coniuge, figli e ascendenti, pertanto, il de cuius poteva disporre dell’intero asse ereditario a suo piacimento e, laddove avesse nominato erede universale Sua sorella, lo avrebbe fatto legittimamente.

Spero di esserLe stato utile.

Avv. Giuseppe Borrello

DALLA TUA PARTE: L’AVVOCATO RISPONDE

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