Devo trasferirmi in altra città, come faccio col lavoro?

Buongiorno Avvocato,
ho necessità di lasciare il mio posto di lavoro perché devo trasferirmi di città. Lavoro in una piccola fabbrica con contratto a tempo indeterminato. Quanto tempo devo lasciare di preavviso? Se abbandono il lavoro immediatamente quali sanzioni potrei avere?

Gentile signore,
la possibilità, per il lavoratore, di interrompere con effetto immediato il proprio rapporto di lavoro e senza conseguenze è limitata a talune specifiche situazioni; in linea di principio, infatti, tra la presentazione delle dimissioni e l’effettiva cessazione dell’impiego è necessario che intercorra un periodo di tempo (di preavviso, appunto), volto ad evitare al datore di lavoro ovvie ripercussioni a carico dell’attività produttiva nel caso di improvviso venir meno di uno o più dipendenti.

Non conoscendo la Sua specifica storia lavorativa, Le darò alcune indicazioni di massima.
Innanzitutto, è il Codice Civile a stabilire, all’art. 2118, che ciascuno dei contraenti (datore di lavoro e lavoratore) può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando apposito preavviso; i modi e i tempi di tale adempimento sono generalmente delineati dal Contratto Collettivo, e variano per lo più in base alle mansioni, all’inquadramento, all’anzianità di servizio.

In taluni casi, tuttavia, come Le anticipavo, è possibile risolvere il proprio rapporto di lavoro all’atto delle dimissioni e senza conseguenze: è il caso, ad esempio, del c.d. “recesso per giusta causa” delineato dall’art. 2119 c.c., che si configura “…qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto…”, o più semplicemente è la conseguenza di un accordo in tal senso con il datore di lavoro.

Ove non sussistano circostanze che permettano la cessazione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso (che, invero, meriterebbero una più attenta disamina, soprattutto in ordine alla casistica del recesso per giusta causa), e nel caso in cui il lavoratore abbandoni l’occupazione contestualmente alle dimissioni o comunque senza rispettare il termine di preavviso, questi dovrà corrispondere al proprio datore di lavoro la c.d. “indennità di mancato preavviso” (o sostitutiva del preavviso), quantificata dall’art. 2118 c.c. quale “…equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso…”.
Tale indennità viene calcolata sulla base della retribuzione percepita al momento del recesso, tenendo conto di tutti gli emolumenti aventi carattere continuativo.

Ulteriori specificazioni in ordine alla indennità di mancato preavviso sono usualmente contenute nei contratti collettivi; La invito, pertanto, a voler verificare ciò che dispone in materia il Suo CCNL per avere un quadro più completo della situazione che Le si prospetta davanti.

Sperando di esserLe stato utile, Le porgo i miei saluti.

Commenta