Come si attribuiscono quote eredità quando non c’è testamento

testamentoVorrei sapere come si attribuiscono le quote di eredità quando chi muore non lascia testamento.

Grazie.

Gentile lettore,

a norma dell’art. 457 del Codice Civile “…L’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria…”.

Nel caso in cui, dunque, un soggetto muoia senza aver disposto dei suoi averi a mezzo di testamento –o che, in ipotesi, lo abbia fatto solo parzialmente-, la legge prevede un meccanismo di “successione legittima” in forza del quale i beni ereditari (l’intero asse o, come detto, la parte non distribuita in via testamentaria) vengono ripartiti in favore di determinati soggetti (le c.d. “categorie dei successibili” individuate dall’art. 565 c.c.), secondo le direttive individuate dal Codice stesso.

In particolare, i soggetti individuati dall’art. 565 c.c. sono: il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato.

Quanto alle regole che disciplinano la devoluzione dell’eredità (ovvero, in buona sostanza, quanto spetta a ciascuno), è descritto, negli artt. 566-586 del Codice, un procedimento di certo puntuale ma forse non immediatamente intuitivo; si proverà, pertanto, a dare delle indicazioni il più possibile schematiche, nella certezza che non potranno per questo essere del tutto esaustive.

In mancanza di figli, ascendenti e fratelli (intendendosi ovviamente fratelli e sorelle), l’eredità spetterà per intero al coniuge; andrà invece per intero al(i) figlio(i) in mancanza del coniuge. Nel caso in cui sopravviva il coniuge e un figlio, l’eredità verrà divisa in ragione di metà per ciascuno; se il coniuge concorre con più figli, al primo spetterà 1/3 del patrimonio, ai secondi 2/3. In presenza di coniuge e fratelli (e in assenza di discendenti e ascendenti), 2/3 dell’asse andranno al coniuge, e 1/3 ai fratelli; nella stessa proporzione concorreranno coniuge e ascendenti, in mancanza di figli e fratelli. Ove siano in vita coniuge, fratelli e ascendenti, al primo spetteranno 2/3 del patrimonio, ai restanti andrà il residuo (di cui almeno 1/4 toccherà agli ascendenti). Nell’ipotesi in cui unici successibili siano fratelli e genitori, l’eredità si dividerà per capi, ma almeno la metà spetterà ai genitori. Ad essi toccherà l’intero nel caso in cui non concorrano con altri, così come toccherà per intero ai fratelli ove sino unici chiamati a succedere. In difetto di figli, genitori, fratelli o loro discendenti, succederanno per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna. In mancanza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli o loro discendenti, l’eredità sarà devoluta ai più prossimi tra i parenti entro il sesto grado. Nel caso in cui non vi siano neanche tali soggetti, l’eredità andrà allo Stato.

Va detto che opera l’istituto della rappresentazione, per il quale i discendenti legittimi o naturali subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente, “in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato” (art. 467 c.c.); la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

Per fare un esempio, i figli di un chiamato all’eredità avranno diritto alla quota del loro genitore, ove questi premuoia al chiamante.

Le ricordo, in ogni caso, che anche nell’ipotesi in cui si intendesse disporre dei propri beni in via testamentaria occorrerà tener conto che una parte dell’eredità dovrà essere necessariamente devoluta in favore di taluni soggetti (coniuge, figli, ascendenti), cosiddetti “legittimari”, i quali, laddove lesi nella quota loro dovuta per legge, potranno agire per l’ottenimento delle loro spettanze.

Sperando di essere stato chiaro, La saluto cordialmente.

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