L’adesione al piano di riequilibrio non è “ammissione” di dissesto. Le motivazioni dell’avvocato Caravita

imageLamezia ha aderito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale e ora, entro 60 giorni, potrà giocarsi la carta di un piano di risanamento approvato dal consiglio comunale da sottoporre alla Corte dei Conti. A pochi giorni dal 9 aprile, data in cui la Corte dei Conti sezioni riunite si pronuncerà nel merito del ricorso del Comune contro la delibera della sezione calabrese, il consiglio comunale ha scelto a larga maggioranza di tentare la strada aperta dal decreto salva Roma: l’art.3 comma 3 del decreto modifica l’art.243 bis del Testo Unico degli Enti locali consentendo ai comuni di iniziare la procedura di riequilibrio fino a quando non sia decorso il termine assegnato dal prefetto per deliberare il dissesto.
Il 26 febbraio scorso la Corte dei Conti, sezioni riunite in speciale composizione, ha sospeso l’efficacia della deliberazione della Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti del 14 gennaio 2014 e la consequenziale nota del Prefetto di Catanzaro di diffida alla dichiarazione di dissesto, fissando l’udienza per la discussione del merito al 9 aprile 2014.
A spiegare la validità dell’adesione al piano, è uno dei due legali del Comune, l’Avvocato Beniamino Caravita di Toritto che nella nota di adesione, pubblicata ieri sul profilo facebook del Sindaco, evidenzia come la modifica introdotta dal decreto del governo Renzi sia applicabile al caso lametino in quanto “nella situazione attuale così come configuratasi a seguito dell’ordinanza delle Sezioni Riunite, non solo non è decorso il termine apposto dal Prefetto, ma la stessa nota prefettizia è in una condizione di sospensione”.
Il legale spiega che “la nota Prefettizia rappresenta infatti solo un provvedimento di mera esecuzione della delibera n. 4 del 2014, sospesa dalle Sezioni Riunite” dunque “è del tutto evidente che la sospensione della delibera n. 4 del 2014 della Sezione Regionale di Controllo travolga interinalmente l’efficacia (nonché potenzialmente la legittimità) della nota Prefettizia, ponendola nel nulla e rendendo così possibile la rimessione in termini del Comune di Lamezia Terme relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243-bis TUEL.”.
Una scelta – quella di sottoporre alle Sezioni Riunite il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – che per l’avvocato Caravita fa proprie le indicazioni di prudenza della giurisprudenza costituzionale circa l’applicazione di automatismi dissolutori degli organi politici per ipotesi di “responsabilità politica”, in particolare per gli enti locali di grandi dimensioni “per i quali è utile verificare, anche tramite le Sezioni regionali, se la procedura di dissesto possa essere dagli stessi evitata non solo per scongiurarne le conseguenze finanziarie sfavorevoli ma anche per eluderne le conseguenze sul piano politico.”
Per quanto riguarda l’esito della battaglia processuale, l’avvocato precisa subito che “l’adesione al piano potrebbe essere indifferente rispetto al prosieguo del giudizio ovvero al suo rinvio” e delinea come ipotesi estrema quella per cui le sezioni riunite possano considerare l’adesione al piano una sorta di “ammissione” della condizione di dissesto: “anche se le Sezioni Riunite dovessero ritenere che la presentazione del piano di riequilibrio sottintenda la consapevolezza dell’Ente circa la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario” – scrive Caravita – “a vicenda processuale potrebbe concludersi con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse.”
Rassicurazioni dal legale anche per quanto riguarda l’annullamento da parte del Tar delle delibere di aumento dell’Imu e dell’Irpef nel bilancio 2013: “anche a voler ritenere plausibile tale conclusione” – conclude la nota – “ciò tuttavia porterebbe con sé l’implicita valutazione circa l’ammissibilità del piano (che, peraltro, potendo estendersi fino a dieci anni, assorbirebbe altresì le questioni legate all’approvazione dell’aumento delle aliquote IMU), la cui idoneità sarebbe poi nuovamente rimessa alla Sezione regionale di Controllo e, eventualmente, alle Sezioni Riunite in sede di impugnazione del diniego.”

Salvatore D’Elia

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