Impugnare le multe: il ricorso giurisdizionale

multa1Proseguendo la trattazione in ordine alle modalità e ai termini per l’impugnazione dei verbali di accertamento di violazione del codice della strada, ci occuperemo ora del ricorso giurisdizionale, ovvero dell’azione giudiziale che si incardina innanzi al competente Giudice di Pace.

Il ricorso al Giudice è previsto dall’art. 204 bis del Codice della Strada –il quale richiama l’art. 7 del D.Lgs. 150/2011-, e si propone, secondo quanto già chiarito, come alternativo rispetto al ricorso al Prefetto.

Come nel caso di ricorso prefettizio, la competenza territoriale si radica innanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero, e non può essere avanzato in ogni caso laddove si sia già provveduto a pagare la sanzione in misura ridotta nei casi in cui ciò sia consentito.

L’atto di impugnazione, unitamente alla documentazione allegata (ad es. il verbale, eventuali foto dello stato dei luoghi etc.), deve essere depositato presso la Cancelleria del Giudice competente, ovvero allo stesso spedito a mezzo posta; il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato (fino a un valore di € 1.100,00 il contributo ad oggi è di € 43,00).

Ricevuto il ricorso, il giudice fissa con decreto una udienza per la discussione della causa, ed ordina all’Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 10 giorni prima dell’udienza stessa, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente e all’Autorità opposta.

Va peraltro aggiunto che il ricorrente può richiedere che il Giudice si pronunci subito sulla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, al fine di bloccare qualsivoglia effetto pregiudizievole che dal verbale potrebbe emergere; tale sospensione, sussistendone le ragioni, potrà essere disposta in prima udienza o addirittura, in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, ancora prima.

Nell’udienza fissata per la discussione della causa, il giudice potrà innanzitutto dichiarare inammissibile il ricorso laddove proposto fuori termine (30 o 60 giorni, come sopra indicato) o nel caso in cui sia già stato presentato ricorso al Prefetto; laddove l’opponente o il suo difensore non si presentino senza giustificato motivo, poi, potrà convalidare con ordinanza il provvedimento opposto.

Tale ultima evenienza potrà essere evitata nei soli casi in cui la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso di depositare i documenti richiesti con il decreto di fissazione di udienza.

Con la sentenza che accoglie l’opposizione, il giudice potrà annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto; la normativa di specie precisa che l’opposizione verrà accolta quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.

Nel caso di sentenza di rigetto dell’opposizione, il giudice determinerà l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata; il pagamento della somma dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza.

Sempre in caso di rigetto, il giudice non potrà comunque escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Si precisa, infine, che (limitatamente al primo grado di cognizione) le parti possono stare in giudizio personalmente; è in ogni caso consigliabile, vista la tecnicità della materia, di affidarsi a un legale di fiducia per la stesura del ricorso e i successivi incombenti.

Avv. Giuseppe Borrello del Foro di Lamezia Terme

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