Ruggero Pegna invia un’ “istanza in autotutela” alla Regione Calabria, contestando una illegittima discriminazione verso le imprese e verso le società nel bando Pubblico per Grandi Festival Internazionali

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – “L’ Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione ed il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”, pubblicato sul Burc n. 48 del 18 maggio 2017, in pratica il nuovo Bando Regionale per grandi Festival Internazionali e Iniziative Culturali, “discriminerebbe e penalizzerebbe le imprese e le società a favore di associazioni dilettantistiche e dei soliti carrozzoni legati alla politica”.

E’ quanto sostiene il produttore e autore Ruggero Pegna che, da oltre trent’anni, è il principale promoter dello spettacolo calabrese, tre volte dirigente nazionale di Assomusica e dal 2012 al 2016 anche componente della Consulta Ministeriale per lo Spettacolo. A lui si debbono le più grandi produzioni televisive effettuate in Calabria, come la Sera dei Miracoli al Porto di Gioia Tauro,  l’arrivo delle più celebri popstar del mondo, tra cui spiccano Elton John, Sting, Santana, Tina Turner e numerosi altri, l’ideazione e organizzazione di Fatti di Musica, il Festival-rassegna che da trentuno edizioni presenta e premia con i Ricci d’Argento di Gerardo Sacco i migliori live d’autore, come l’imponente Notre Dame De Paris in arrivo a Cosenza.

“Chiedo pubblicamente al Presidente Oliverio – afferma il promoter in una nota – visto che non ho ricevuto risposta all’istanza di intervento in autotutela predisposta per mio conto dallo studio legale Lascialfari-Frittelli di Firenze, consulente di Assomusica, come sia possibile che, nel 2017 e nella regione dove è più difficile operare, in un bando pubblico vengano penalizzate le imprese, comunque ammesse a partecipare, per le quali viene addirittura dimezzato il contributo in caso di grandi Festival Internazionali, cioè da 200.000 per tutti i soggetti dilettantistici si riduce a 110.000 per i veri professionisti del settore, quelli che da anni garantiscono ai calabresi i migliori eventi, nel rispetto di tutti i gravosi obblighi di legge che essere impresa comporta.

Peraltro – aggiunge Pegna – è una palese violazione alle condizioni di libera concorrenza, che devono essere uguali per tutti i soggetti ammessi, che non si era verificata in nessuna delle precedenti edizioni dell’analogo bando. Mi auguro – conclude Pegna – che sia stato solo un abbaglio degli Uffici, che in questi mesi hanno subito molte variazioni di organico e che il Presidente voglia con decreto urgente ripristinare le condizioni di correttezza di questo bando e di rispetto per la dignità dei maggiori professionisti del settore.

Ad essere penalizzati sono innanzitutto gli obiettivi dello stesso bando, il pubblico calabrese e l’impiego di danaro pubblico che i professionisti, come dimostrato nelle precedenti edizioni, fanno fruttare per oltre tre volte rispetto a tutti gli altri soggetti beneficiari! ”.

Nell’istanza inviata al dottor Vitaliano Castagna, indicato nel bando come responsabile unico del procedimento relativo ai grandi Festival Internazionali e alla Presidenza, dopo l’opportuna premessa Pegna scrive:

“(…) Di fatto, per la Tipologia A (Grandi Festival) si dimezza il contributo a favore delle imprese che passa da € 200.000,00 ad € 110.000,00. Considerato che tale previsione, è totalmente ingiustificata ed illegittima sulla scorta delle seguenti considerazioni:

i)      in primo luogo, essa si pone ingiustificatamente in contrasto con le precedenti scelte dell’Amministrazione, che solo nell’Avviso Pubblico relativo all’anno 2017 ha inserito tale previsione;

ii)    oltre a ciò, tale clausola è discriminatoria e lesiva del principio della libera concorrenza, ponendosi in contrasto con l’art. 41 della Costituzione. Anzi, la stessa è ulteriormente discriminatoria atteso che non tiene conto dei maggiori costi che necessariamente deve sostenere un’impresa, rispetto a quelli sostenuti dagli operatori economici aventi una diversa forma giuridica;

iii)  tale clausola è poi illegittima anche sotto il profilo della violazione del principio della c.d. massima partecipazione alle procedure di gara. Anche in giurisprudenza è unanime l’insegnamento secondo cui la Pubblica Amministrazione, quando redige bandi di gara deve garantire il rispetto del principio della libera concorrenza e assicurare la più ampia partecipazione possibile al bando stesso, in modo da assicurare il soddisfacimento dell’interesse pubblico, volto ad assicurare il più ampio ventaglio di scelte possibili (cfr. ex plurimis Cons. Stato 25 novembre 2016, n. 4991; Cons. Stato, 14 maggio 2001; n. 2645; TAR Lazio, 14 dicembre 2005, n. 13644);

iv)  tale clausola si pone infine in contrasto con il principio espresso a livello comunitario anche dalla Direttiva CE 30 aprile 2004, n. 18 relativa al “coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi” della c.d. indifferenza della forma giuridica dell’operatore economico (cfr. in tal senso anche Corte di Giustizia UE sez. IV, 18 dicembre 2007, n. 357);

v)    in ultima analisi, risulta evidentemente violato anche il principio di eguaglianza posto che si discriminano soggetti che svolgono la stessa attività senza alcuna ragione.

Dalle considerazioni che precedono discende con tutta evidenza l’illegittimità dell’Avviso Pubblico in oggetto, nella parte sopra riportata, e l’interesse di Show Net srl a proporre la presente istanza, in quanto la forte limitazione per le imprese contenuta nell’Avviso medesimo è totalmente ingiustificata alla luce degli atti normativi e comunitari che pongono l’impresa al centro dell’azione di rivalutazione, sviluppo ed espansione delle economie regionali, di talchè – per quanto occorrer possa – la scrivente formula anche la più ampia riserva di impugnazione e di risarcimento del danno in caso di mancato accoglimento della presente istanza.          

Tutto ciò premesso e considerato Show Net srl chiede a Codesta Amministrazione, per il tramite del Responsabile del Procedimento, di modificare immediatamente, in via di autotutela, l’”Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione ed il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria – annualità 2017”  pubblicato sul Burc n. 48 del 18 maggio 2017 nella parte in cui, a pag. 8, in punto di  “Azione 1 – Valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali” rispetto ai “Grandi Festival di rilievo internazionale” stabilisce che “… il contributo non potrà comunque essere superiore a 200.000,00 euro per singolo evento culturale, ovvero – nel caso di società e imprese che non prevedano un obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto sociale – fino al massimo di 110.000 euro” eliminando l’inciso da “ovvero” fino a “110.000 euro”. Si informa il medesimo Responsabile del Procedimento, per quanto occorrer possa, del proprio intento di proporre ricorso giurisdizionale avverso l’Avviso Pubblico in questione.”

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